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2012-04-16 -
Come non ricevere più informazioni commerciali telefoniche
Per non ricevere più telefonate da parte di sconosciuti che ci propongono ogni sorta di contratti e beni si può registrare la propria utenza telefonica al Registro Pubblico delle Opposizioni al seguente link: http://www.registrodelleopposizioni.it/
it.phtml

2012-03-06 -
Il Mobbing
Mobbing è un'espressione che deriva dall'inglese "to mob" e significa attaccare, accerchiare, aggredire e si identifica nell'insieme di comportamenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati in danno del lavoratore, prolungati nel tempo e lesivi della sua dignità personale e professionale nonché della sua salute psicofisica. Quando i comportamenti e gli abusi sono commessi da un superiore si parla anche di bossing da boss cioè capo (si parla anche di mobbing verticale). Il mobbing è una pratica sempre più in crescita: si stima che siano circa 1.500.000 i lavoratori in Italia che si ritengono vittima di mobbing. Le motivazioni del mobbing sono varie: spesso è condotto con il fine di indurre il lavoratore a dare le dimissioni senza quindi ricorrere al licenziamento o per ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all'esterno di irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali. Spesso il mobbing può essere messo in atto dai colleghi nei confronti di un lavoratore giudicato troppo solerte (si parla di mobbing orizzontale): “Il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse – ovvero potesse sapere – di quanto stava accadendo.” (Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326) La precarietà favorisce il mobbing: il lavoratore precario si sente meno tutelato e per la sua posizione è più propenso a subire. Lo stillicidio quotidiano, l’isolamento progressivo del lavoratore conducono ad una vera e propria “morte sociale” della vittima all’interno dell’ambiente lavorativo con conseguenze gravi per la propria salute e la vita di relazione. Il mobbing ha molte forme subdole quali ad esempio: si ricevono incarichi difficili da espletare in tempi ristretti oppure non si riceve alcun incarico, ovvero un pesante demansionamento; si viene controllati strettamente; si viene spostati dalla propria postazione usuale e collocati in ambienti non attrezzati ed inospitali; si è oggetto di continui controlli fiscali nei periodi di malattia. Affinchè si possa parlare di mobbing è necessario che i comportamenti vessatori non siano isolati ma che si inseriscono in una precisa strategia persecutoria posta in essere dal datore di lavoro al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente (danno da mobbing): “Il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell’equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona.” (Tribunale Agrigento 1 febbraio 2005) ““In ipotesi di mobbing, la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore è produttiva di danno esistenziale ravvisabile nelle ferite inferte alla sfera di autostima ed eterostima in ambito lavorativo ed alla immagine professionale del lavoratore medesimo, ridimensionata senza sua colpa a seguito di quanto subito dai colleghi di pari grado (c.d. mobbing orizzontale) e/o dai superiori (mobbing verticale o bossing): tale danno alla professionalità del lavoratore, tutelata dagli art. 2, 35 e 41 cost., è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.” (Tribunale Forli’ 10 marzo 2005) Nella mia esperienza professionale ho potuto verificare quanto sia lesiva questa insidiosa pratica: il mobbing diventa un buco nero che inghiotte il lavoratore con gravi ripercussioni sulla sua vita familiare, di relazione ed affettiva. La vittima perde autostima, fiducia nelle proprie capacità e cade in un profondo stato di depressione. I primi sintomi sono di carattere psicosomatico: incubi, insonnia, inappetenza, nausea, solitudine con ripiegamento su di sé. Si instaura poi un grave stato di ansia e depressione con il ricorso frequente agli psicofarmaci ed alle assenze per malattia. La vittima può sviluppare malattie di vario genere sia nervose sia fisiche (attacchi di panico ed ipertensione grave) di lunga durata. Spesso l'aggressività accumulata e repressa sul posto di lavoro può sfociare in famiglia. Lo stress conduce il lavoratore a compiere errori con richiami e sanzioni disciplinari che poi sfociano nel licenziamento. Emilio Mattei Avvocato del Foro di Roma

2012-03-06 -
Consulenza legale gratuita
Rammentiamo che la consulenza legale è gratuita per gli iscritti all'associazione nelle seguenti materie: Lavoro e Mobbing Famiglia - Amministrazione di Sostegno Malasanità Infortunistica - Vittime della strada Successioni Assistenza Mediaconciliazione Acquisto e tutela della casa Debiti - Protesti -Cartelle Esattoriali Cancellazione Centrali Rischi Riabilitazione penale Ambiente Amministrativo

2012-03-02 -
I nuovi adempimeti fiscali del 2012
1) COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Soggetti interessati : SOCIETA’, IMPRENDITORI (esclusi professionisti) SCADENZA INVIO 02/04/2012 Il D.L. N. 138/2011 obbliga tutte le società di ogni tipo e tutti gli imprenditori a comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario un elenco dei beni (Autovetture, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile , altro) intestati alla società o all’imprenditore e dati in uso a SOCI, AMMINISTRATORI o FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE. L’obbligo è escluso per la categoria “altro” (cellulari, computer ecc.. ) solo per i beni il cui valore sia non superiore a 3.000 euro al netto iva. Questa comunicazione giunta inaspettata costringe gli operatori ad un intenso lavoro di raccolta dati. L’intento di questa adempimento è chiaramente quello di contrastare il fenomeno dell’intestazione fittizia dei beni alle imprese con conseguente tassazione in capo al soggetto utilizzatore della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore e la indeducibilità dal reddito della società e dell’imprenditore dei costi relativi ai beni concessi in godimento. Attenzione perché se la comunicazione non viene trasmessa o contiene dati incompleti o non veritieri si applicherà in solido tra le parti una sanzione amministrativa pari al 30%. L’adempimento in questione estende l’obbligo di comunicazione anche ai finanziamenti effettuati dai Soci o familiari dell’impresa GIA’ ISCRITTI IN BILANCIO AL 17/09/2011. Si evidenzia che si tratta di un adempimento particolarmente invasivo e complesso foriero di molteplici difficoltà operative dal lato pratico, non solo perché i beni oggetto di comunicazione sono i più svariati, ma anche e soprattutto per il fatto che le varie casistiche debbano dapprima essere individuate e poi correttamente trattate ai fini dell’obbligo in questione. 2) SPESOMETRO ELENCO CLIENTI E FORNITORI PER OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 3.000 EURO PER L’ANNO 2011 Soggetti interessati : TUTTI SCADENZA INVIO 30/04/2012 Entro il 30/04/2012 vi è l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario una comunicazione concernente i Clienti e Fornitori con i quali nel corso del 2011 vi siano state operazioni di importo pari o superiori a 3.000 euro, al netto di iva, per le quali è previsto l’obbligo di emissione fattura. Il limite è riferito sia alla singola operazione sia per sommatoria di più operazioni. L’obbligo riguarda anche le operazioni di importo pari o superiori a 3.600 euro, al lordo dell’iva, rese o ricevute a partire dal 1/07/2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Vanno altresì comunicate le operazioni con moneta elettronica pari o superiori a 3.600 euro. A cura dello Studio Astolfi & Giuntoli - Via Ardeatina n.990- Roma - Tel. 06.71350308

2012-02-10 -
Come ottenere il rimborso dell'IVA sulla tariffa rifiuti
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha stabilito la natura di tributo della tassa rifiuti e la conseguente inapplicabilità dell'aliquota IVA al 10%. Pertanto il contribuente può richiedere il rimborso dell'IVA eventualmente corrisposta negli ultimi dieci anni. Il contribuente dovrà presentare all'ente un'istanza di rimborso. A questo punto si possono verificarsi due casi. 1) L'ente non risponde: in questi caso è possibile rivolgersi alla Commissione Tributaria trascorsi novanta giorni dalla ricezione da parte dell’ente dell'istanza di rimborso. 2) L’ente risponde negando il rimborso: in questo caso il contribuente potrà rivolgersi alla Commissione Tributaria entro sessanta giorni dalla ricezione della risposta negativa dell’Ente. Se il rimborso complessivo ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il contribuente può presentare il ricorso alla Commissione Tributaria senza l’assistenza di un Avvocato. Nella pagina riservata agli iscritti sono disponibili il modulo per la presentazione dell’istanza di rimborso e lo schema di ricorso alla Commissione Tributaria. Emilio Mattei – Avvocato del Foro di Roma

2012-02-10 -
La garanzia legale sui beni di consumo
A volte capita di acquistare un bene che dopo qualche tempo si guasta oppure non presenta le caratteristiche promesse. Quali sono i diritti del consumatore? Orbene la garanzia legale è la garanzia che opera su tutti i beni di consumo acquistati e copre i difetti di conformità del bene per un periodo di 24 mesi. Periodi di garanzia inferiori eventualmente indicati sui documenti e le istruzioni che accompagnano il prodotto non sono validi. Vi è un difetto di conformità nel caso in cui il prodotto acquistato: - presenta guasti, malfunzionamenti, rotture; - non ha le caratteristiche dichiarate dal venditore oppure indicate sulla confezione; - è difforme rispetto al modello o al campione esposto dal venditore; - non è di uguale qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, anche tenuto conto della natura del bene e della sua pubblicità; - non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e dichiarato dal venditore. Pertanto nel caso di guasto ovvero nel caso in cui abbiate acquistato un prodotto che non abbia le qualità o le prestazioni promesse, siete tutelati: ai sensi degli artt.128 1 35 del Codice del Consumatore (DLGS n.206/2005) è il venditore ad essere responsabile per qualsiasi difetto riscontrato sul prodotto. Il consumatore, quindi, ha diritto a riconsegnare il bene presso il punto vendita dove lo ha acquistato: il venditore dovrà inviare il prodotto al centro assistenza che provvederà alla riparazione oppure alla sostituzione senza alcuna spesa. La riparazione ovvero la sostituzione dipendono dall’onerosità del rimedio scelto: se la sostituzione risultasse per il venditore eccessivamente onerosa questi può scegliere la riparazione. Quando il bene non è riparabile in tempi ragionevolmente brevi e non può essere sostituito il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo oppure alla risoluzione del contratto. Per poter far valere la garanzia è necessario esibire lo scontrino fiscale comprovante la data di acquisto. Poiché lo scontrino è stampato su carta termica e può sbiadire diventando illeggibile è bene farne una fotocopia. Emilio Mattei – Avvocato del Foro di Roma

2012-01-17 -
Auto tagliandata motore distrutto
Segnaliamo a tutti il caso di AC, fino a pochi giorni fa orgoglioso proprietario di una Fiat Punto Abarth. Dopo aver effettuato il tagliando pochi mesi fa, il motore ha subito gravissimi danni. La vettura è risultata priva di olio. Da un primo esame della ricevuta del tagliando, fortunatamente conservata, sembra che l'officina abbia usato un olio diverso da quello raccomandato dal costruttore. ATTENZIONE!!! Conservate sempre le fatture dei tagliandi e controllate sempre che l'olio che vi è stato messo nel motore sia quello raccomandato. Non fidatevi mai! I legali di ADire agiranno per tutelare AC nelle sedi opportune.

2012-01-17 -
Fiat Freemont - Odissea per un ricambio
Il Sig. FD di Pomezia acquistava una Fiat Freemont. La vettura veniva ritirata dal concessionario l’08/06/2011. L'auto del Sig.FD era oggetto di tentato furto fra le ore 21.00 del 22/06 e le 00.30 del giorno 23/06/2011, evento denunciato presso la Stazione Carabinieri Roma Cecchignola e, conseguentemente, riportava danni alla maniglia dello sportello lato guida, alla sede di alloggiamento della stessa nonchè alla carrozzeria sottostante. In data 24/06/2011, previo appuntamento,FD lasciava l'auto nella Concessionaria venditrice, al fine di farla riparare. Inopinatamente, sin dal primo colloquio con gli addetti all'assistenza emergeva il problema dell'approvvigionamento dei pezzi, e l'incertezza della loro provenienza: infatti gli addetti spiegavano al Sig. FD che, trattandosi di un’auto frutto della collaborazione Fiat - Chrysler, non erano in grado di sapere con certezza chi doveva fornire i ricambi (sic!). FD si recava diverse volte alla concessionaria ma inutilmente: la vettura non veniva riparata a causa dell’irreperibilità dei pezzi di ricambio. Alle giuste proteste del Sig.FD veniva risposto che l’officina stava provando tutti i canali e che pur essendo solidali, purtroppo, non potevano nemmeno fornire un’auto sostitutiva. Grazie all'intervento dei legali di ADirE la vettura è stata finalmente riparata e la Fiat ha riconosciuto a FD a titolo di risarcimento un ulteriore estensione della garanzia di un anno. ADirE Ti aiuta.

2012-01-17 -
Come difendersi dai soprusi delle compagnie telefoniche
Disservizi, traffico non effettuato, bollette astronomiche. Ore passate al telefono per contattare il call center della compagnia telefonica senza ottenere un risultato. In tutti i casi in cui si apre un contenzioso con la vostra compagnia telefonica rivolgetevi al CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il CORECOM vi convocherà alla presenza dei rappresentanti della Compagnia telefonica ed ascolterà le vostre ragioni. Nella pagina riservata agli iscritti è scaricabile la modulistica.

2012-01-17 -
Modello F23 compilabile
Nella pagina riservata agli iscritti è possibile scaricare il modello F23 in formato compilabile e stampabile. ADirE Ti aiuta

2012-01-17 -
La riconsegna di un immobile
Per evitare contestazioni è importantissimo che al momento della restituzione di un immobile locatore e conduttore redigano un verbale al fine di constatare lo stato d'uso dell'immobile e procedere alla lettura delle utenze, nonchè alla restituzione del deposito cauzionale. Nella pagina riservata agli iscritti è possibile scaricare il modulo per la redazione del verbale di riconsegna.

2012-01-02 -
L'Amministrazione di Sostegno
L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Malgrado la sua importanza è poco noto al pubblico. L’istituto permette di affiancare a persone prive in tutto od in parte della propria autonomia un soggetto che le aiuti a curare i propri interessi ed è rivolto a persone anziane, malati di Alzheimer, disabili ecc. che per le proprie condizioni di menomazione fisica o psichica siano impossibilitate a svolgere la propria vita quotidiana. La nomina avviene tramite ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale nel quale ha la residenza il soggetto interessato e può essere presentato anche da un parente: familiari e affini entro il quarto grado. Inoltre il procedimento può essere introdotto dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano venuti a conoscenza dello stato di abbandono della persona affetta da deficit. A seguito del ricorso il Giudice Tutelare nomina l’amministratore di sostegno il quale compie tutti gli atti necessari alla vita quotidiana della persona beneficiaria. Pertanto l’amministratore di sostegno potrà agire a nome e per conto del beneficiario riscuotendo stipendi e pensioni, pagando le bollette o l’affitto, sostituendosi alla persona ed esercitando i poteri conferiti dal Giudice Tutelare e nei limiti dallo stesso stabiliti nel decreto di nomina. Il Giudice Tutelare, infatti, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno definisce l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. L’amministrazione di sostegno è un valido aiuto per i familiari di persone malate . Emilio Mattei Avvocato del Foro di Roma

2011-12-16 -
Assistenza Notarile
ADirE è in grado di offrire ai propri iscritti una valida soluzione per ogni problema che necessiti dell'assitenza notarile. Per informazioni inviare un'email a info@adire.it

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